La dottrina sul matrimonio si trova esposta nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 1612–1658. Da essa traggono origine le leggi e le norme della Chiesa (dette «canoni»), scritte nel Codice di Diritto Canonico (cann. 1055-1165)
A. Sintesi dei principi su cui regge il matrimonio
• Il matrimonio è un patto di alleanza tra un uomo e una donna che vogliono costituire fra loro un’intima comunione di vita e di amore. Il patto viene sancito con il consenso dei due contraenti, che esprimono, nei modi stabiliti dalla legge, la loro volontà di fare dono di se stessi, reciprocamente e definitivamente, per vivere un amore fedele e fecondo.
• Il consenso (il «sì» pronunciato nella celebrazione delle nozze davanti al ministro della Chiesa e ai testimoni di matrimonio) è un patto che intercorre tra un uomo e una donna per formare una famiglia; deve provenire da una decisione libera da situazioni esterne al soggetto (come costrizioni e inganni) e libera da serie interferenze interiori (in genere di ordine psicologico).
• Le proprietà fondamentali del matrimonio, come pure le sue finalità precipue, sono state formulate da Dio e non devono essere modificate.
• Proprietà fondamentali sono l’unità e la fedeltà, la indissolubilità e la disponibilità alla prole. Esse concorrono a costruire il vero bene dei coniugi.
B. Il matrimonio valido non può essere sciolto da nessuno.
Il legame tra gli sposi, mentre sono in vita, deve ritenersi inviolabile e inscindibile (cioè indissolubile).
Se il patto nuziale è valido, nessuno lo può annullare.
C. Un matrimonio può essere dichiarato nullo, in certi casi.
All’apparenza, un matrimonio può sembrare valido (è stato celebrato in chiesa, presenti i testimoni e molti parenti, gli sposi erano felici, hanno vissuto nella loro casa per diversi anni, talvolta rallegrata dai figli): nella realtà esso può essere nato in modo viziato. Se ciò è vero, il patto nuziale non è valido. Però il giudizio sulla validità o meno del matrimonio deve essere dichiarato dall’Autorità, tramite i Tribunali Ecclesiastici.
Dunque il Tribunale non annulla il matrimonio valido, ma dichiara nullo il matrimonio che non è mai stato valido fin dall’inizio.
Perciò il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio non cerca un colpevole. Né deve essere un modo per dimenticare una storia. È opera di verifica della validità di un patto specialissimo intercorso tra due persone, che hanno voluto fare dinanzi alla Chiesa.
Non è un divorzio, la cui caratteristica sta nel fatto che l’autorità civile prende atto che due sposi non vogliono più stare insieme e ne regola i rispettivi diritti e doveri.
2. QUANDO UN MATRIMONIO È NULLO?
A. Un matrimonio è valido quando gli sposi si scambiano un consenso idoneo, utilizzando le formalità stabilite, e in assenza di proibizioni particolari.
B. Un matrimonio è nullo quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo “sì”, cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida. A sommi capi i motivi sono sintetizzabili in tre gruppi:
consenso difettoso
Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente libera e consapevole
- libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni
- non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde
- non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni
Chi si sposa deve averne la capacità
- capacità ai rapporti sessuali intimi
- capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali
Chi si sposa non deve escludere i principi fondamentali del matrimonio
- non deve escludere di volersi sinceramente sposare, per il bene reciproco
- non deve escludere la indissolubilità
- non deve escludere la fedeltà
- non deve escludere la disponibilità alla prole
assenza delle formalità necessarie
Per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni.
presenza di impedimenti oggettivi
- mai dispensabili [per esempio: - Il legame esistente per un precedente matrimonio mai dichiarato nullo da un tribunale cattolico. - Il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio. - Il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio].
- dispensabili, su responsabilità dell’Autorità ecclesiastica [per esempio: - L’età minima. - La parentela non strettissima (cugini). - La diversità di religione. - Il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità].
C. Tutti hanno il diritto di chiedere che il Tribunale Ecclesiastico esamini la validità del proprio matrimonio. Anche se è ovvio che lo facciano solo coloro il cui matrimonio è fallito.
Chi invece sa che il suo matrimonio è invalido, ma non è fallito, può chiedere all’Autorità ecclesiastica di convalidarlo.
3. CHI CONTATTARE?
A. Nella nostra Diocesi si può contattare il Vicario Giudiziale telefonando allo 040 3185411 - 3185419 oppure scrivendo a tribunale@diocesi.trieste.it
B. Si può chiedere un colloquio gratuito informativo con l’Avv. Alessia Urdan telefonando allo 340 3579548 oppure scrivendo a info@studiolegaleurdan.it