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SPOSARSI

Nullità matrimoniale

1. IL MATRIMONIO SECONDO LA CHIESA CATTOLICA

La dottrina sul matrimonio si trova esposta nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 1612–1658. Da essa traggono origine le leggi e le norme della Chiesa (dette «canoni»), scritte nel Codice di Diritto Canonico (cann. 1055-1165)

A. Sintesi dei principi su cui regge il matrimonio

• Il matrimonio è un patto di alleanza tra un uomo e una donna che vogliono costituire fra loro un’intima comunione di vita e di amore. Il patto viene sancito con il consenso dei due contraenti, che esprimono, nei modi stabiliti dalla legge, la loro volontà di fare dono di se stessi, reciprocamente e definitivamente, per vivere un amore fedele e fecondo.

• Il consenso (il «sì» pronunciato nella celebrazione delle nozze davanti al ministro della Chiesa e ai testimoni di matrimonio) è un patto che intercorre tra un uomo e una donna per formare una famiglia; deve provenire da una decisione libera da situazioni esterne al soggetto (come costrizioni e inganni) e libera da serie interferenze interiori (in genere di ordine psicologico).

• Le proprietà fondamentali del matrimonio, come pure le sue finalità precipue, sono state formulate da Dio e non devono essere modificate.

• Proprietà fondamentali sono l’unità e la fedeltà, la indissolubilità e la disponibilità alla prole. Esse concorrono a costruire il vero bene dei coniugi.

B. Il matrimonio valido non può essere sciolto da nessuno.

Il legame tra gli sposi, mentre sono in vita, deve ritenersi inviolabile e inscindibile (cioè indissolubile).
Se il patto nuziale è valido, nessuno lo può annullare.

C. Un matrimonio può essere dichiarato nullo, in certi casi.

All’apparenza, un matrimonio può sembrare valido (è stato celebrato in chiesa, presenti i testimoni e molti parenti, gli sposi erano felici, hanno vissuto nella loro casa per diversi anni, talvolta rallegrata dai figli): nella realtà esso può essere nato in modo viziato. Se ciò è vero, il patto nuziale non è valido. Però il giudizio sulla validità o meno del matrimonio deve essere dichiarato dall’Autorità, tramite i Tribunali Ecclesiastici.
Dunque il Tribunale non annulla il matrimonio valido, ma dichiara nullo il matrimonio che non è mai stato valido fin dall’inizio.
Perciò il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio non cerca un colpevole. Né deve essere un modo per dimenticare una storia. È opera di verifica della validità di un patto specialissimo intercorso tra due persone, che hanno voluto fare dinanzi alla Chiesa.
Non è un divorzio, la cui caratteristica sta nel fatto che l’autorità civile prende atto che due sposi non vogliono più stare insieme e ne regola i rispettivi diritti e doveri.


2. QUANDO UN MATRIMONIO È NULLO?

A. Un matrimonio è valido quando gli sposi si scambiano un consenso idoneo, utilizzando le formalità stabilite, e in assenza di proibizioni particolari.

B. Un matrimonio è nullo quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo “sì”, cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida. A sommi capi i motivi sono sintetizzabili in tre gruppi:

consenso difettoso
Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente libera e consapevole
- libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni
- non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde
- non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni

Chi si sposa deve averne la capacità
- capacità ai rapporti sessuali intimi
- capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali

Chi si sposa non deve escludere i principi fondamentali del matrimonio
- non deve escludere di volersi sinceramente sposare, per il bene reciproco
- non deve escludere la indissolubilità
- non deve escludere la fedeltà
- non deve escludere la disponibilità alla prole

assenza delle formalità necessarie
Per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni.

presenza di impedimenti oggettivi
- mai dispensabili [per esempio: - Il legame esistente per un precedente matrimonio mai dichiarato nullo da un tribunale cattolico. - Il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio. - Il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio].
- dispensabili, su responsabilità dell’Autorità ecclesiastica [per esempio: - L’età minima. - La parentela non strettissima (cugini). - La diversità di religione. - Il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità].

C. Tutti hanno il diritto di chiedere che il Tribunale Ecclesiastico esamini la validità del proprio matrimonio. Anche se è ovvio che lo facciano solo coloro il cui matrimonio è fallito.
Chi invece sa che il suo matrimonio è invalido, ma non è fallito, può chiedere all’Autorità ecclesiastica di convalidarlo.

3. CHI CONTATTARE?

A. Nella nostra Diocesi si può contattare il Vicario Giudiziale telefonando allo 040 3185411 - 3185419 oppure scrivendo a tribunale@diocesi.trieste.it

B. Si può chiedere un colloquio gratuito informativo con l’Avv. Alessia Urdan telefonando allo 366 346 4405 oppure scrivendo a info@studiolegaleurdan.it

C. Si può sempre contattare direttamente il Tribunale Ecclesiastico Triveneto telefonando allo 041 5464470