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Incontro diocesano dei ministri straordinari della Comunione


DIOCESI DI TRIESTE

INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE


✠ Giampaolo Crepaldi

Seminario Vescovile, 30 giugno 2019



Carissimi fratelli e sorelle,
1. Sono particolarmente lieto di partecipare a questo primo incontro diocesano con i Ministri Straordinari della Comunione, che dovrà diventare una buona e salutare abitudine anche per il futuro. Di questa iniziativa ringrazio il Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Liturgia, che continuerà a seguire, con sollecitudine e amore, questo ambito importante e significativo della vita della nostra Chiesa. Come sapete i Ministri Straordinari della Comunione sono stati istituiti con l’Istruzione della Congregazione per i Sacramenti ed il Culto del 23 gennaio 1972, dal titolo Immensae Caritatis. San Paolo VI istituì il Ministero Straordinario della Comunione per rispondere all’esigenza di dare a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di comunicarsi. Questo ministero istituito è manifestazione concreta dell’attenzione della Chiesa nei confronti di tutti i fedeli, soprattutto dei malati, degli anziani e di quanti sono impediti di partecipare alla Messa, per consentire loro di godere con la comunione dei frutti salvifici del sacrificio di Cristo; in secondo luogo esso è istituito per incrementare l’adorazione e il culto eucaristico in quei luoghi in cui non è facile avere a disposizione un presbitero o un diacono per l’esposizione del Santissimo Sacramento. Queste finalità devono accompagnarsi anche con la consapevolezza dei limiti nel suo esercizio: simile al ministero dell’accolitato, infatti, questo servizio se ne differenzia per il campo più ristretto e per le circostanze eccezionali in cui può essere svolto. È un incarico straordinario, non permanente, concesso in relazione a particolari e vere necessità di situazione, di tempi e di persone.
2. Carissimi fratelli e sorelle, il vostro ministero è strettamente collegato con il sacramento dell’Eucaristia: è questa la sorgente che alimenta la propria vita spirituale come cristiani e come Ministri Straordinari della Comunione. Il punto di partenza di questa spiritualità è data da una profonda e intima convinzione: nell’Eucaristia, Gesù Cristo è presente realmente, veramente, Dio vero da Dio vero, con il Padre e con lo Spirito Santo. Convinzione che si traduce in professione di fede che riconosce il primato assoluto del Signore Gesù e la sua sovrana regalità: per mezzo di Lui e in Lui sono state create tutte le cose; Lui è prima di tutto e tutto sussiste in Lui (cf. Col 1,16.17). Fuori di Lui, tutta la realtà non ha consistenza. Fuori di Lui e lontano da Lui tutto è a rischio, soprattutto l’uomo. Di fatto, al congedo da Dio delle nostre società non può che derivare il congedo dall’uomo. A questo proposito, bisogna seriamente chiedersi se anche noi cristiani, nei tempi tribolati che stiamo vivendo, non ci capiti di sbagliare indirizzo: troppo spesso indugiamo a guardare all’uomo per trovarvi Dio, invece di guardare a Dio per trovarvi l’uomo. Sant’Antonio di Padova, di cui abbiamo celebrato la memoria il 13 di questo mese di giugno, ci invita invece a partire da Cristo e a porre sempre Gesù Cristo al centro di tutto. “Il centro” egli scrive “è il posto che compete a Gesù: in cielo, nel grembo della Vergine, nella mangiatoia del gregge e sul patibolo della Croce … Sta al centro di ogni cuore; sta al centro perché da Lui, come dal centro, tutti i raggi della grazia si irradino verso di noi che camminiamo all’intorno e ci agitiamo alla periferia” (Sermone dell’Ottava di Pasqua 6; in S. Antonio da Padova. I Sermoni, ed. Messaggero, Padova 1996, pag. 229-230).
3. Carissimi fratelli e sorelle, l’amore per l’Eucaristia è l’elemento che deve dare slancio a tutto il vostro ministero che si concentra in quattro punti fondamentali. a) Aiutare il presbitero nella distribuzione della comunione ai fedeli nelle assemblee liturgiche numerose, per non prolungare eccessivamente la celebrazione. b) Portare la comunione agli infermi e agli anziani, su loro richiesta, specialmente nelle Domeniche e nelle altre Feste, dopo aver partecipato alla messa comunitaria, e dando vita a una forma concreta di ministero della consolazione. c) Distribuire la comunione fuori della messa, durante una celebrazione che può avere la forma di liturgia della Parola o dell’Ufficio divino, nei giorni feriali, in orari fissati nel calendario parrocchiale. In questo caso il ministro può comunicare se stesso. d) In mancanza del ministro ordinato, esporre pubblicamente all’adorazione la santa Eucaristia, in giorni stabiliti – es. primo venerdì del mese – e guidare una preghiera adatta a questo tipo di celebrazione, e poi riporre l’eucaristia nel tabernacolo senza impartire la benedizione. Questi quattro punti dovranno svolgersi secondo le disposizioni che nella nostra Diocesi sono state sapientemente formulate da S.E. Mons. Eugenio Ravignani (2007) e che desidero vengano poste nel sito della Diocesi ed eventualmente riassunte in modo che tutti ne vengano a conoscenza. In particolare, sono a raccomandare di usare la massima cura quando si porta la comunione ai malati e agli anziani nelle case: tutto deve essere compiuto con fraterna amicizia, con grande discrezione e in accordo con la famiglia, il parroco e la parrocchia, in modo che risulti sempre che il Ministro Straordinario della Comunione coltiva relazioni di fede, di speranza e di carità cristiane.
4. Carissimi fratelli e sorelle, nella celebrazione eucaristica il pane e il vino diventano il Corpo e Sangue del Signore Gesù, che vengono offerti a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta e, tramite il vostro ministero, anche gli altri vengano trasformati. Quindi, noi stessi per primi dobbiamo diventare Corpo di Cristo, consanguinei di Lui. Con la santa comunione Cristo non è più soltanto di fronte a noi, ma è dentro di noi. Questo straordinario dinamismo ci penetra e da noi vuole propagarsi agli altri, perché l’amore del Signore diventi realmente la caratteristica dominante della vita della parrocchia, delle nostre famiglie e delle famiglie dei malati e degli anziani, tanto numerosi e in sofferenza qui nella nostra città di Trieste. Per questo un’Eucaristia che non conduce ad incontrare le persone lì dove esse vivono, lavorano e soffrono, per portare loro l’amore di Dio, non manifesta la verità che racchiude. Non possiamo comunicare con il Signore, se non comunichiamo tra noi. I gesti di condivisione e solidarietà creano comunione, rinnovano il tessuto delle relazioni interpersonali e permettono la costruzione della civiltà dell’amore. Come ho già annunciato alla conclusione della processione del Corpus Domini di domenica scorsa, il prossimo anno la nostra Chiesa celebrerà un Congresso Eucaristico Diocesano. Anche voi Ministri Straordinari della Comunione sarete chiamati a dare il vostro contributo e la vostra preziosa testimonianza. Pongo tutti voi nelle mani di Maria che, nell’accettare liberamente la sua divina maternità, divenne la dimora del pane della vita, la terra immacolata che produsse la spiga che nutre l’universo, il paradiso spirituale nel cui mezzo germogliò l’albero della vita.



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Il ministro straordinario della santa Comunione

NOTA PASTORALE


Giovanni Paolo II nella lettera enciclica “Ecclesia de Eucharistia”. proprio a proposito della celebrazione eucaristica scriveva: “[…] ho chiesto ai Dicasteri competenti della Curia Romana di preparare un documento più specifico, con richiami anche di carattere giuridico, su questo tema di grande importanza. A nessuno è concesso di sottovalutare il Mistero affidato alle nostre mani: esso è troppo grande perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale” (52). A seguito di questa istanza e per diretto mandato del Santo Padre, la Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti ha emanato l’istruzione “Redemptionis Sacramentum”.
Il Vescovo, pertanto, sia in ottemperanza a quanto gli viene ingiunto da tale istruzione: “Il Vescovo diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia [il ministro straordinario della santa Comunione] e la corregga secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza” (160); sia per il dilagare in Diocesi di autentici abusi, intende con questa nota ricordare a tutti quanto la Chiesa dice a proposito del ministro straordinario della santa Comunione, dell’ambito ristretto in cui gli è concesso operare e come.

Norme:
“Il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi” (Red. Sacr. 154).
“Oltre ai ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedono, il vescovo può delegare, a norma di diritto, allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum o ad tempus, servendosi dell’appropriata formula di benedizione. […] Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica” (155).
“Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. […] La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l’Eucaristia” (Benedizionale 2004.1.2).
“Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio” (Red. Sacr. 151).
“Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell’Eucaristia» o «ministro speciale dell’Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata” (156).
“Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È deplorevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici” (157).
“Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo” (158).
Pertanto “il ministro straordinario può cibarsi direttamente del pane del cielo o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio, nei casi seguenti:
a) quando manchino il Presbitero, il Diacono e l’Accolito;
b) se il Presbitero, il Diacono e l’Accolito non possono distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché vecchi o malati;
c) se i fedeli desiderosi di fare la Comunione sono tanti da far prolungare in modo eccessivo la celebrazione della Messae la distribuzione dell’Eucaristia fuori della Messa” (Benediz. 209.I).
“Poiché queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità, i Presbiteri si ricordino che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recarla ai malati” (Benediz. 210).
“Poiché queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità, i Presbiteri si ricordino che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recarla ai malati” (Benediz. 210).
“Ministro ordinario dell’esposizione del santissimo Sacramento è il Sacerdote o il Diacono, che al termine dell’adorazione, prima di riporre il Sacramento, impartisce con il Sacramento stesso la benedizione al popolo. In mancanza del Sacerdote e del Diacono o in caso di un loro legittimo impedimento, possono esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli la santissima Eucaristia, e poi riporla, un accolito, un altro ministro straordinario della santa Comunione o qualcun altro ancora, autorizzato dall’Ordinario del luogo. Tutti costoro possono far l’esposizione aprendo il tabernacolo o anche, se sarà opportuno, deponendo la pisside sull’altare, o collocando l’Ostia nell’ostensorio. Al termine dell’adorazione, ripongono il Sacramento nel tabernacolo. Non possono però impartire la benedizione con il santissimo Sacramento” (Eucharistiae Sacramentum 91).
Precisazioni:
Sebbene le suddette norme siano chiare ed ampie, persistendo in Diocesi non pochi abusi in materia di distribuzione della santa Comunione, si ritiene necessario aggiungere, ad ulteriore chiarificazione, quanto segue.
Il “ministro straordinario della santa Comunione”, come lo definisce la stessa denominazione, può esercitare il suo ufficio solo in casi straordinari: in mancanza di altro ministro ordinario o accolito o quando il numero di comunicandi sia tale da far prolungare eccessivamente la Celebrazione (e non di solo pochi minuti!).
Il ministro straordinario della santa Comunione può esercitare il suo ufficio solo nell’ambito della parrocchia per la quale ha ricevuto il mandato.
Quando il ministro straordinario porta la santa Comunione ad un ammalato, si limiti ad eseguire quanto previsto dal Rituale, senza togliere né aggiungere altro (preghiere, adorazione, rosario, ecc.).
Il parroco deve essere direttamente informato dal ministro straordinario ogni volta che questi porta la santa Comunione ad un ammalato; il parroco si accerti, inoltre, che si tratti di persona veramente impedita.
Quando il ministro straordinario porta la santa Comunione ad un ammalato, segua l’itinerario più breve tra la chiesa e l’abitazione e qui amministri subito la santa Comunione seguendo in tutto il Rituale.
Il ministro straordinario non può portare con sé in giro la santa Comunione, né gli è permesso portarsela a casa e ancor meno organizzare adorazioni private presso famiglie o altri luoghi.
L’ufficio di ministro straordinario della santa Comunione cessa allo scadere del mandato triennale. È necessario che, in tempo utile, si ricordi al parroco, se lo riterrà opportuno, di richiedere all’Ordinario il rinnovo, riconsegnando il tesserino.
Quando un ministro straordinario cessa il suo ufficio per trasferimento o altro, ne sia informato l’Ufficio Liturgico.
Tutto quello che non è previsto da queste note o precisazioni è da considerarsi un abuso.


✠ Eugenio Ravignani

Vescovo di Trieste


Trieste, 19.01.2007